(massima n. 1)
Ricorrono gli estremi del reato di concussione per induzione allorché il pubblico ufficiale, con abuso dei poteri derivantegli dalla qualitą di dirigente della sezione circoscrizionale dell'ufficio del lavoro, profittando della situazione di bisogno delle vittime, dia luogo, con il suo reiterato comportamento, alla diffusa convinzione, da parte degli utenti del servizio, che per essere avviati al lavoro sia necessario il pagamento di una somma di denaro in proprio favore, di modo che coloro che aspirino a un lavoro siano indotti a corrispondergli denaro o a fornirgli altra utilitą per essere collocati. In tal caso, non assume alcuna importanza, ai fini della esclusione del reato, il fatto che il privato prenda l'iniziativa, offrendo denaro al pubblico ufficiale (e costui lo accetti), in cambio dell'avviamento al lavoro, né la circostanza che il privato stesso miri a conseguire un vantaggio.