(massima n. 1)
Nel reato di concussione il soggetto passivo è individuabile anche in persone investite di mansioni di interesse pubblico di qualsiasi specie, che, in virtù del metus publicae potestatis esercitato nei loro confronti, siano state costrette o indotte a compiere — in modo abnorme, illegittimo o strumentale — atti riferibili alle mansioni suddette; con la conseguenza ulteriore che quando il vizio di volontà della persona fisica viene a ripercuotere i suoi effetti sull'atto o sul comportamento riferibili alla pubblica amministrazione — dei quali determina la derivata invalidità per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere — l'indubbio pregiudizio, che da ciò si verifica per il soggetto pubblico cui appartiene la persona fisica concussa, costituisce danno solo riflesso del delitto di concussione, non direttamente ed immediatamente protetto quale interesse specifico del soggetto offeso nella previsione di cui all'art. 317 c.p. e suscettibile, come tale, per l'attribuzione al predetto soggetto pubblico della diversa qualificazione di semplice danneggiato.