(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del tentativo di concussione, č necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre č indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la penale responsabilitā di un insegnante di scuola il quale aveva prospettato ai propri alunni l'attribuzione di un voto negativo in occasione degli scrutini del trimestre, qualora essi non avessero acquistato un libro di poesie, indicato dal docente medesimo).