(massima n. 1)
La condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si distingue da quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in ragione dell'assenza dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici o raggiri, che connota, in termini di fraudolenza, la condotta di truffa. (Nella fattispecie, relativa alla indebita percezione del contributo per la nascita di un figlio da parte di un cittadino straniero, la Corte ha ravvisato sussistere - diversamente da quanto ritenuto in concreto dal giudice di merito - la condotta fraudolenta dell'imputato che aveva falsamente attestato di possedere la cittadinanza italiana).