(massima n. 1)
Non integra il delitto di truffa, bensė quello di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen., la condotta del datore di lavoro, il quale, abusando delle relazioni d'ufficio o di prestazione d'opera, indichi falsamente, negli appositi prospetti mensili, di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennitā per malattia, maternitā o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., cosė ottenendo dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non potendo ravvisarsi in tal caso nč un danno economico per l'ente pubblico, nč una condotta di artifici e raggiri nella mera falsa esposizione.