(massima n. 1)
La configurabilità del reato di malversazione o, dopo la riforma legislativa attuata con L. 26 aprile 1990, n. 86, di peculato, va esclusa solo nell'ipotesi di un rapporto meramente occasionale tra il possesso della res oggetto di appropriazione e l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale; tale occasionalità va intesa nel suo letterale significato di evento fortuito e legato al caso, e non può dirsi sussistente quando l'esercizio delle funzioni ovvero il semplice affidamento riposto dal privato nella qualifica pubblica del soggetto ha rappresentato la contingenza che ha favorito l'insorgere del possesso, da parte di quest'ultimo, della cosa altrui. (Fattispecie in tema di appropriazione di somme portate da libretti e buoni postali affidati fiduciariamente a dipendente dell'amministrazione delle poste per la riscossione).