(massima n. 1)
In materia di Invim, l'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 sancisce espressamente l'obbligo dei notai di pagare «le imposte e le soprattasse previste dal presente decreto», secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro». Ne consegue che le somme pari all'ammontare dell'Invim, all'atto della consegna al notaio sono, illico et immediate, pecunia publica. Pertanto, anche il possesso di eventuali eccedenze resta strettamente connesso ad un obbligo fiscale del notaio, per cui l'appropriazione di esse ad opera di lui integra tutti gli estremi del paradigma dalla malversazione, oggi sussunta nella pił ampia previsione dell'art. 314 c.p., cosģ come sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1990, n. 86.