(massima n. 1)
Commette il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., l'ufficiale giudiziario che si appropri delle somme a lui versate a titolo di tributi. Infatti, le somme versate all'esattore a titolo di tributi, siccome destinate agli enti impositori ed ai loro fini, appartengono alla pubblica amministrazione anche prima che l'esattore ne faccia il versamento al ricevitore e quindi alle casse dello Stato.