(massima n. 1)
Non ricorrono gli estremi del reato di peculato nel comportamento di un funzionario pubblico (soprintendente per i beni culturali e architettonici), autorizzato dall'ente proprietario (Ministero dei beni culturali) di un immobile monumentale a usufruire di un alloggio di servizio all'interno dello stesso, occupandolo immediatamente, salvo perfezionare il rapporto sotto il profilo del quantum debeatur con l'intendente di finanza, per quel che concerne i consumi dell'acqua, dell'elettricitā e del telefono effettuati prima della regolarizzazione della sistemazione alloggiativa. L'autorizzazione a usufruire di una porzione dell'edificio per gli scopi anzidetti comprende, invero, necessariamente, la facoltā di utilizzare quanto č necessario per soddisfare le esigenze abitative, cioč le cose, le energie e i servizi propri di un insediamento civile, e quindi l'acqua, l'elettricitā e il telefono. Né ha rilevanza il fatto che nella determinazione del canone si dovesse tener conto del prezzo di detti servizi e che l'interessato si sia mostrato negligente nel sollecitare tale determinazione.