(massima n. 1)
Commette il reato di peculato il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilitą delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, se ne appropria. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ritenuto che non ha alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del reato la circostanza che l'arma abbia un valore pressoché nullo, essendo sufficiente che la cosa abbia anche un minimo valore o, comunque, una qualche utilitą).