(massima n. 1)
Integra il reato di peculato il notaio che, essendo stato delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nell'ambito di procedure di esecuzione immobiliare, si appropri delle somme corrisposte dagli aggiudicatari delle vendite, versando i relativi importi su conti correnti personali ed investendoli in operazioni speculative di borsa, senza provvedere agli adempimenti di cui all'art. 591 bis, comma settimo, c.p.c.