(massima n. 1)
Integra la fattispecie incriminatrice del peculato continuato, e non quelle di truffa o di abuso d'ufficio, la condotta dell'ufficiale giudiziario che nel corso di una procedura di pignoramento versa su conti correnti bancari intestati a s, medesimo, ovvero cointestati anche al proprio coniuge, le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori esecutati e, successivamente, tramuta le relative somme in assegni circolari versati in favore dei legittimi destinatari (Ufficio del registro, creditori, ecc.). (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la configurabilitą dei reati di abuso d'ufficio e di truffa aggravata, poiché la violazione dei doveri d'ufficio ha costituito esclusivamente la modalitą della condotta di appropriazione e la disponibilitą delle somme portate dai titoli ne ha preceduto la temporanea appropriazione dei relativi importi).