(massima n. 1)
Integra il delitto di peculato la condotta del cancelliere di un ufficio giudiziario, preposto al servizio del campione penale, che si appropri di titoli bancari versati da imputati condannati al pagamento di spese di giustizia o pene pecuniarie ed intestati all'ufficio giudiziario stesso, anziché come prescritto all'ufficio del registro, in quanto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 314 c.p., il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale, bensì anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio che consentano al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità materiale del bene, trovando nelle proprie pubbliche funzioni l'occasione per un tale comportamento.