(massima n. 1)
Il peculato d'uso è configurabile unicamente se ricade su cosa di specie e non su cose di quantità come il denaro; ciò in quanto, anche agli effetti della nuova normativa, non è dato ipotizzare rispetto al denaro la restituzione della eadem res dopo il preteso uso momentaneo di esso secondo criteri di sua naturale utilizzabilità. Significativa conferma in tal senso si ritrova proprio nella lettera dell'art. 314, secondo comma, c.p., che non a caso, a differenza di quanto previsto nel primo comma, dove il denaro è accomunato alle cose mobili per il peculato in genere, circoscrive l'ipotesi del peculato d'uso ai soli casi di uso momentaneo della «cosa mobile» senza fare menzione anche del «denaro».