(massima n. 1)
L'uso prolungato non integra il peculato di uso improprio, di cui al secondo comma dell'art. 314 c.p. (nuovo testo), poiché non tutti gli «usi impropri» di un bene mobile altrui, da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che ne abbia la disponibilitą per ragione del proprio ufficio o servizio, rientrano nell'indicata previsione, ma esclusivamente quelli che si rivelino «momentanei» sia nelle intenzioni che nel comportamento dell'agente, mentre tutte le altre utilizzazioni illecite del genere sono punite dal primo comma dello stesso articolo. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, il tribunale aveva affermato che si ha peculato di uso improprio ogni volta che l'uso del bene non comporti «una sua definitiva acquisizione in favore di chi ne abbia disposto»).