(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 314, secondo comma, c.p., per «uso momentaneo» della cosa deve intendersi un uso non meramente istantaneo, ma temporaneo e tale, quindi, pur se di carattere episodico ed occasionale, da realizzare una «appropriazione» e da compromettere, in ogni caso, la destinazione istituzionale della cosa arrecando un pregiudizio, sia pure modesto, ma comunque apprezzabile, alla funzionalitą della pubblica amministrazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che esulasse il reato de quo in un caso in cui esso era stato configurato a carico di un soggetto visto circolare alla guida di un'autovettura di servizio con a bordo persone non legittimate ad avvalersene, senza che fosse stato poi accertato né quali fossero state le ragioni del sospettato uso improprio del veicolo né la effettiva durata e consistenza di tale uso).