(massima n. 1)
Il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., sussiste anche se il pubblico ufficiale non abbia la materiale consegna del bene e la sua diretta disponibilità, essendo in ogni caso sufficiente la disponibilità giuridica. (Nella fattispecie si trattava di danaro riscosso materialmente da uno dei due componenti di una pattuglia di agenti di polizia, a titolo di oblazione per una infrazione al codice della strada. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto legittimamente affermata la penale responsabilità di entrambi i poliziotti osservando che gli stessi avrebbero congiuntamente dovuto redigere il processo verbale di contestazione, in esso dando atto dell'avvenuto versamento della somma, della quale entrambi — in virtù dell'obbligo di riversarne in caserma il relativo importo al termine del servizio giornaliero - dovevano, perciò, disporre, secondo la specifica destinazione di essa come danaro della pubblica amministrazione).