(massima n. 2)
Il reato di peculato di cose di quantità, di genere o fungibili, si consuma nel momento in cui l'agente si appropria delle cose ed è irrilevante ai fini della sua configurabilità che questi abbia sostituito, anche contestualmente, la cosa di cui si è appropriato con altra di egual tipo, caratteristiche e valore. La restituzione del tantundem, infatti, non solo non influenza la lesione, già verificatasi, dell'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, ma non elide neppure la lesione dell'altro interesse tutelato, relativo all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. (La Cassazione ha altresì rilevato che la legittimità della sostituzione del bene da parte dell'agente passa necessariamente attraverso il consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 1197 c.c.).