(massima n. 1)
L'istituto della distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario ha carattere generale e può perciò trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna nei confronti della parte soccombente, secondo la letterale formulazione dell'art. 93 c.p.c., ma in qualsiasi procedimento che comporti l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, quale che sia il criterio al quale si informa la disciplina delle spese anticipate dal difensore e degli onorari non riscossi; tale istituto opera, pertanto, anche nel processo di esecuzione, dove il giudice, determinate le spese del processo esecutivo, deve disporre il pagamento in favore del difensore del creditore che abbia dichiarato di averle anticipate.