(massima n. 1)
Non è configurabile l'appropriazione, quale elemento materiale integrante il reato di peculato (art. 314 c.p.), nell'uso da parte del pubblico ufficiale delle vetture di servizio, in difetto delle condizioni che ne prevedono l'autorizzazione fuori dall'ambito comunale, qualora tale uso sia esclusivamente preordinato alle esigenze di servizio, in quanto, in tal caso, il bene di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità, per ragioni del suo ufficio, rimane, comunque, nell'ambito della sua normale destinazione giuridica, e cioè nella sfera della pubblica amministrazione, fermo restando che trattasi di condotta avente rilievo sul piano disciplinare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che integrasse il reato di cui all'art. 314 c.p. la condotta del magistrato che — in qualità di presidente del tribunale — utilizzava l'auto di servizio esclusivamente per il percorso casa-ufficio, pur trattandosi di percorsi extra-comunali in quanto le abitazioni del magistrato erano poste fuori dal comune in cui aveva sede l'ufficio).