(massima n. 1)
Ai fini del delitto di peculato, di cui all'art. 314 c.p., il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non č solo quello che rientri nella specifica competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, in quanto le Ģragioni di ufficio o di servizioģ hanno come unico riferimento un rapporto, fondato anche sulla prassi, o su consuetudini invalse in un determinato ufficio, che consenta ai soggetti indicati negli artt. 357 e 358 c.p. di inserirsi di fatto nel maneggio o della disponibilitā materiale della cosa, trovando nella loro pubblica funzione o servizio anche la sola occasione per un tale comportamento.