(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di peculato, elemento indispensabile perché il denaro corrisposto dall'Ente pubblico al soggetto privato conservi la natura pubblica è che esso sia sottoposto ad un vincolo di destinazione per finalità pubblica che, generalmente indicato espressamente, può risultare anche implicitamente da elementi sintomatici, quale l'obbligo di rendiconto e di restituzione dei residui di gestione nonché i controlli sulla gestione delle somme. Il solo fatto che, a fronte della dazione del denaro, esista una controprestazione da parte del privato, incaricato di pubblico servizio, non è elemento da solo idoneo ad escludere la natura pubblica del denaro, potendo ravvisarsi delle ipotesi in cui la sola esistenza della controprestazione da parte del privato non esclude che il denaro conservi la sua natura pubblica e, per converso, ipotesi in cui, pur in assenza di una controprestazione, il denaro corrisposto perda detta natura.