(massima n. 1)
Anche l'attivitą di «costituzione», al pari di quella di «organizzazione» e di «partecipazione», di una «associazione» o banda avente scopo di eversione o di terrorismo puņ essere eventualmente permanente, non essendo dubbio che, quando il «costitutore» non si limita a creare l'associazione o la banda, ma in questa permane per mantenerla in vita, si verifica un perdurare nel tempo della condotta antigiuridica dell'agente e della conseguente lesione del bene giuridico penalmente tutelato.