(massima n. 1)
Per la configurabilità del reato di associazione sovversiva, necessita che più persone concorrano a formare una struttura organizzata che realizzi una entità formalmente distinta dai singoli partecipanti e che sia in concreto idonea a perseguire uno specifico programma di azioni violente, non necessariamente terroristiche, al fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale. È richiesto, quindi, il solo vincolo associativo riferito ad un programma indefinito di reati avente come scopo quello di sovvertimento e non si esige né un numero determinato di adepti, né la consistenza di mezzi idonei alla realizzazione dei fini, né un concreto pericolo per lo Stato, essendo tale pericolo presunto dalla legge in via assoluta proprio per il fatto stesso della costituzione, anche se l'organizzazione può essere rudimentale. (In applicazione di tale principio è stata annullata la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il giudizio di colpevolezza degli imputati per il reato di associazione sovversiva esclusivamente sulla base di una sentenza che aveva affermato la responsabilità dei componenti di Avanguardia Nazionale per ricostituzione del partito fascista).