(massima n. 1)
In materia di criminalità organizzata, l'esigenza di disporre tanto il sequestro preventivo quanto la confisca può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e quindi anche in sede esecutiva, cosicché, per la specifica disposizione dell'art. 12 sexies della L. 7 agosto 1992 n. 356, tali provvedimenti possono essere disposti dal giudice dell'esecuzione quando si verta in procedimenti attinenti reati di criminalità mafiosa. (La Corte ha precisato che con tale normativa, di carattere speciale, si sono introdotte ipotesi particolari di confisca, del tutto differenziate dalla norma generale di cui all'art. 240 c.p.).