(massima n. 1)
In tema di sfruttamento della prostituzione solo la porzione di denaro che viene consegnato allo sfruttatore e che allo stesso appartiene, rientra nello schema della previsione della misura di sicurezza della confisca del «prezzo» o del «provento» del reato: di conseguenza è illegittima, in caso di condanna o di applicazione di pena patteggiata per il suddetto reato, la confisca delle somme sequestrate alle prostitute. (Fattispecie relativa a sfruttamento della prostituzione aggravato dall'uso di violenza e minaccia; applicando il principio di cui sopra la Cassazione ha rilevato altresì che le prostitute, sfruttate contro la loro volontà, erano soggetti estranei all'azione criminosa degli autori del reato).