(massima n. 1)
L'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 175 vieta il commercio, a qualsiasi titolo, nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, di apparecchi e strumenti diversi nelle attrezzature di cui possono essere dotati coloro che esercitano arti ausiliarie delle professioni suddette. La contravvenzione di cui alla citata norma integra peraltro reato istantaneo e la sanzione penale non si estende alla ulteriore condotta di detenzione dei beni in questione ad opera di soggetti cui illecitamente essi siano stati trasmessi ed ai quali č comunque consentito ritrasferirli a persone abilitate ad acquistarli: conseguentemente con riguardo a tali beni non si versa in alcuno dei casi stabiliti di confisca obbligatoria per i quali occorra provvedere di ufficio anche in caso di applicazione della pena richiesta dalle parti.