(massima n. 1)
In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico positivo di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e può consistere anche in un risparmio di spesa, da intendersi, tuttavia, in senso relativo, cioè come ricavo introitato dal quale non siano stati detratti i costi che si sarebbero dovuti sostenere, e non in senso assoluto, cioè quale diminuzione o mancato aumento delle passività cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha affermato che il profitto non può corrispondere al risparmio di spesa conseguente al mancato adeguamento degli impianti di uno stabilimento siderurgico).