(massima n. 1)
Al fine di «giustificare la provenienza» dei beni che sono confiscabili ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall'art. 2 dei decreti legge 22 febbraio 1994, n. 123 (non convertito) e 22 aprile 1994, n. 246, non è sufficiente l'esibizione di atti giuridici d'acquisto, stipulati a norma di legge e debitamente trascritti, perché in tal modo non si dà conto della provenienza dei mezzi impiegati per l'acquisizione dei beni di valore sproporzionato alle proprie possibilità economiche; occorre invece che il condannato per taluno dei delitti espressamente indicati nella suddetta disposizione legislativa fornisca esauriente spiegazione della lecita provenienza dei beni di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria attività, dimostrando la loro derivazione da legittime disponibilità finanziarie.