(massima n. 1)
In caso di confisca ordinata con sentenza, contro il decreto o l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia rigettato l'istanza promossa dal terzo estraneo al reato ed interessato alla restituzione del bene, č esperibile direttamente ricorso per cassazione. (In motivazione la S.C. ha distinto tale fattispecie dall'ipotesi in cui la confisca sia disposta dal giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza č reclamabile mediante opposizione, davanti alla stesso giudice, ai sensi dell'art.667, comma quarto, cod. proc. pen.).