(massima n. 1)
È consentita, con opportune cautele, l'applicazione analogica del principio dell'«apparenza del diritto» a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge, purché l'erroneo convincimento incolpevole risulti determinato da un comportamento colposo della persona contro cui l'apparenza è fatta valere. Per l'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto è necessario non solo che l'errore di colui che nell'apparenza confida sia incolpevole, ma altresì che l'erroneo convincimento venga determinato, con nesso di causalità, da un comportamento colposo della persona contro la quale il principio viene ad essere applicato.