(massima n. 1)
Rientra fra le cose soggette, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 2, c.p., a confisca obbligatoria, da disporsi, quindi, ai sensi dell'art. 445, primo comma, c.p.p. anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, un'arma che abbia subito alterazione in uno dei modi previsti dall'art. 3 della L. 18 aprile 1975, n. 110, nulla rilevando che essa possa essere riportata allo stato originario. (Nella specie trattavasi di carabina alterata mediante l'applicazione di un silenziatore).