(massima n. 1)
Non può essere confiscato, in seguito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., un fucile da caccia per contravvenzioni attinenti alla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (in materia di caccia). Infatti, il fucile da caccia non può essere considerato una cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione «in ogni caso» contenuta nell'art. 28 citata legge deve essere intesa quale sinonimo dell'avverbio «sempre», e non quale espressione di un'esplicita estensione anche al giudizio ex art. 444 c.p.p., sicché non ricorrendo un'ipotesi contemplata dall'art. 240, comma 2, c.p. e non essendo espressamente prevista l'applicabilità di detta confisca al c.d. patteggiamento, il predetto fucile non è confiscabile.