(massima n. 1)
La confisca delle cose oggetto di contrabbando prescinde dall'accertamento della responsabilitą penale e deve essere disposta anche quando l'imputato venga prosciolto o dichiarato non punibile. Essa, pertanto, si differenzia dalla confisca prevista dall'art. 240 c.p. che attribuisce la facoltą e non l'obbligo, salvo le ipotesi di intrinseco carattere criminoso delle cose, di disporre la misura di sicurezza patrimoniale, sempre che sia intervenuta condanna. (Fattispecie relativa a declaratoria di estinzione per amnistia del reato di cui all'art. 66 legge 1 giugno 1939, n. 1089, con ordine di confisca dei reperti, facendo tale disposizione riferimento all'istituto della confisca previsto dalle leggi doganali per gli oggetti di contrabbando).