(massima n. 1)
Il principio dell'apparenza giuridica, essendo dettato dalla esigenza di tutelare i terzi di buona fede, č invocabile soltanto quando i terzi medesimi versino in uno stato soggettivo caratterizzato, oltre che dall'ignoranza della difformitā tra realtā ed apparenza, anche dalla scusabilitā e dalla incolpevolezza del comportamento, onde il principio non č operante quando la situazione reale sia notoria oppure agevolmente rilevabile mediante semplici cautele.