(massima n. 1)
Può costituire oggetto di confisca ex art. 240 c.p. la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente anche nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, legge stupefacenti, non ostandovi il divieto posto in relazione a tale fattispecie dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306/92 conv. nella L. n. 356/92, che, quale disposizione speciale, trova applicazione solo nell'ipotesi particolare dalla medesima regolata di condannato che non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui ha la disponibilità.