(massima n. 1)
In tema di riesame, le cose soggette a confisca obbligatoria, a norma dell'art. 240, comma 2 c.p., non possono essere restituite all'interessato, salvo che si provi la sua estraneitą al reato, anche nel caso di decreto di convalida del sequestro dichiarato inefficace dal tribunale del riesame per intempestivitą della decisione ai sensi dell'art. 309 comma 10 c.p.p. giacché l'art. 324 c.p.p., al quale espressamente rinvia l'art. 355 comma 3 c.p.p., prevede il divieto di revoca del decreto di sequestro nei casi indicati dal richiamato art. 240 comma 2 c.p.