(massima n. 1)
In tema di detenzione di esemplari di fauna minacciata di estinzione, va sempre disposta, all'esito del procedimento per violazione della legge 7 febbraio 1992 n. 150, attuativa della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, la confisca delle cose in sequestro, atteso che la detenzione di tali esemplari č consentita solo in presenza di autorizzazione amministrativa, in difetto della quale la confisca č obbligatoria.