(massima n. 1)
I prodotti industriali oggetto dell'illecita condotta di contraffazione, nelle specie capi di abbigliamento con marchi contraffatti, seppure destinati all'uso personale e non al commercio, devono essere confiscati, rientrando nella previsione delle cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato.