(massima n. 1)
Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtā, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non č invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicitā mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di societā di capitali regolarmente costituiti.