(massima n. 1)
In tema di confisca facoltativa il concetto di cose che servirono a commettere il reato ai sensi dell'art. 240 comma primo c.p. deve essere inteso come implicante un rapporto causale diretto ed immediato tra la cosa ed il reato nel senso che la prima risulti indispensabile per l'esecuzione del secondo, ciò in quanto il presupposto della confisca va ravvisato nella pericolosità della cosa che necessariamente postula l'ulteriore requisito dell'uso necessario della stessa per commettere il reato. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato senza rinvio una sentenza della corte di appello che aveva confermato la confisca dell'auto usata per il trasporto dello stupefacente; al proposito la C.S. ha considerato che detto mezzo era risultato semplice strumento di occasionale agevolazione della condotta criminosa e peraltro ampiamente fungibile).