(massima n. 1)
La confisca facoltativa può essere disposta anche d'ufficio, e quindi senza alcuna specifica richiesta del pubblico ministero d'udienza, dal giudice di cognizione di primo grado il quale, nel pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna, può ben applicare le eventuali misure di sicurezza, ai sensi degli artt. 205, comma 1 e 236, comma 2 c.p. nonché degli artt. 530, comma 4 e 533, comma 1 c.p.p., trattandosi di pronunzie necessariamente conseguenziali al principale thema decidendum riguardante l'imputazione.