(massima n. 1)
La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, c.p. č legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalitā, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilitā del ripetersi di un'attivitā punibile. (Fattispecie in cui, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato).