(massima n. 1)
La confisca prevista dall'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 introdotta con il decreto legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito con la legge 8 agosto 1994 n. 501, così come, in linea generale, la confisca prevista dall'art. 240 c.p., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e non di pena sui generis o pena accessoria e perciò non si applica ad essa il principio di irretroattività proprio della pena, ma il principio della applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 c.p. Per tale motivo è infondata ogni questione di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione perché l'art. 25 Cost. rinvia solo alle pene e non alle misure di sicurezza. Il ricorso alla confisca discende dalla pericolosità della detenzione al momento della decisione e perciò non ha senso parlare di retroattività con riferimento al fatto reato contestato.