(massima n. 1)
In caso di applicazione di pena concordata a norma dell'art. 444 c.p.p., la somma costituente il ricavato della cessione di sostanza stupefacente non è suscettibile di confisca, non essendo configurabile una delle ipotesi di cui all'art. 240 n. 2 c.p., né può costituire oggetto di restituzione in favore di chi ne è stato l'autore, in quanto costui è privo di un interesse giuridicamente tutelato a conseguirla, data la nullità, per contrarietà a norme imperative, dell'atto negoziale dal quale esso trae fondamento.