(massima n. 1)
L'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata non è ostativa a quella della misura di prevenzione della sorveglianza speciale accompagnata dal divieto di soggiorno. Invero l'applicazione della misura di prevenzione del divieto di soggiorno in aggiunta ai particolari controlli ed obblighi connessi alla sorveglianza speciale e comuni con la libertà vigilata risponde ad una specifica esigenza di prevenzione diretta ad evitare quelle situazioni di contiguità del proposto con l'ambiente delinquenziale locale che costituiscono un probabile incentivo o una agevolazione alla recidiva. Proponendo quindi la detta misura un quid pluris rispondente ad esigenze di prevenzione che non può essere eluso, essa deve prevalere, con la conseguenza che la libertà vigilata, eseguibile contemporaneamente alla sorveglianza speciale, rimane assorbita in quest'ultima.