(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, non sussiste incompatibilitą tra libertą vigilata, cui il soggetto sia stato, in passato, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in quanto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 va interpretato nel senso che la incompatibilitą sussiste solo con riferimento alla sorveglianza semplice e non quella qualificata dall'obbligo di soggiorno.