(massima n. 1)
L'effetto dell'estinzione della pena previsto dall'ultimo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario quale conseguenza dell'effetto positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale deve essere rapportato alla sola pena detentiva e non anche a quella pecuniaria; ed invero tale disposizione nonostante la genericitą dell'espressione usata («l'effetto positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale») non avendo riguardo specificamente agli effetti penali della condanna (a differenza di quanto risulta invece nel testo letterale dell'art. 178 c.p. sulla riabilitazione), deve essere interpretata alla luce dell'intera norma che, nei commi precedenti, fa riferimento alla sola pena detentiva. (Nella fattispecie, il tribunale di sorveglianza, a seguito dell'esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, aveva ritenuto estinta non solo la pena detentiva ma anche quella pecuniaria che rimaneva ancora in gran parte da espiare mediante pagamento della relativa somma ed aveva quindi concesso la riabilitazione al condannato, ritenendo decorso il termine stabilito per la riabilitazione stessa. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso del procuratore generale il quale aveva denunciato l'erroneitą della ritenuta estinzione della pena pecuniaria, ha affermato il principio di cui in massima).