(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, nel caso in cui neanche si prospetti che l'istante versi in una situazione di impossibilità ad adempiere, né si fornisca un inizio di prova idonea a dimostrare che lo stesso si sia in qualsiasi maniera attivato nei confronti della persona offesa dalla condotta delittuosa posta da lui in essere in danno di questa al fine di ristorarla dei danni materiali e morali a lei provocati, è irrilevante la circostanza — nella specie dedotta dal ricorrente come revoca di costituzione di parte civile, ma, invece, trattasi di remissione di querela — dalla quale non potrebbe ricavarsi l'avvenuta emenda del soggetto, sottostante alla soddisfazione dell'esigenza materiale voluta dal legislatore. Né la mancata richiesta di risarcimento della persona offesa, non equivalendo a rinuncia, potrebbe, di per sè, esplicare efficacia liberatoria in ordine all'omesso adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato che impedisce la concessione della riabilitazione.