(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, qualora il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, spetta a lui dimostrare di essersi trovato nell'impossibilità di farlo. Tale dimostrazione deve basarsi su elementi oggettivi, non essendo all'uopo sufficiente una generica autocertificazione; e ciò pur considerando la possibilità, per il tribunale, di svolgere indagini al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza circa le condizioni economiche dell'interessato, atteso che tale facoltà, rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito, deve comunque trovare un aggancio negli elementi di prova offerti dall'interessato stesso.